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Accesso agli atti

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Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

Accesso agli atti

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

Come fare

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico” L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale o all’URP e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto.

Cosa serve

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

  1. Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  2. Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
  3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
  4. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
  5. Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  6. Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Cosa si ottiene

Accesso agli atti - documenti

Tempi e scadenze

La richiesta di accesso agli atti è soggetta al termine amministrativo pari a 30 gg. decorrenti dalla presentazione della richiesta.

Quanto costa

L'accesso agli atti è gratuito.
E' previsto un costo per l'eventuale rilascio di copie alle seguenti tariffe:
RILASCIO FOTOCOPIE AI PRIVATI:
€ 0,25 per ogni foglio FORMATO A4 - € 0,50 per ogni foglio FORMATO A3
RILASCIO DI COPIE ATTI E DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO:
€ 5,00 costo supporto informatico + € 25,00 costo per estrazione documenti

Accedi al servizio

Accesso agli atti

Condizioni di servizio

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti del documento oggetto del diritto di accesso possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. e ss. della L. 241/1990. Il diritto di accesso è riconosciuto anche “alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi”. Pertanto la richiesta deve essere dettagliatamente motivata.

Documenti allegati

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Contatti generali

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Argomenti:Pagina aggiornata il 26/06/2024


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