A chi è rivolto
Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).
Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).
L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.
Descrizione
È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:
- atti di accertamento del Codice della Strada;
- relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
- rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.
Come fare
La richiesta può essere inoltrata via mail all'indirizzo mail protocollo@comune.trana.to.it oppure all'indirizzo PEC comune.trana.to@legalmail.it utilizzando il modulo allegato.
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente
- Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
- Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
- (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)
Cosa si ottiene
Accesso agli atti della Polizia Municipale
Tempi e scadenze
La richiesta di accesso agli atti è soggetta al termine amministrativo pari a 30 gg. decorrenti dalla presentazione della richiesta.
Quanto costa
RILASCIO FOTOCOPIE AI PRIVATI:
€ 0,25 per ogni foglio FORMATO A4 - € 0,50 per ogni foglio FORMATO A3
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti del documento oggetto del diritto di accesso possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. e ss. della L. 241/1990. Il diritto di accesso è riconosciuto anche “alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi”. Pertanto la richiesta deve essere motivata.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 25/06/2024