I Contributi ordinari in somme di denaro vengono erogati agli enti ed associazioni in base a quanto previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento dei benefici economici.
Con cadenza annuale, di norma dopo l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Comune pubblica un avviso, sul sito dell’ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico per l’anno in corso, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di valutazione di cui all’articolo precedente.
Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo ordinario, applicando i criteri dettagliati nell’avviso. Il Responsabile competente approva la graduatoria, dando atto dell’osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell’art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa.
I contributi ordinari non possono superare la soglia massima di euro 4.000,00 annui per beneficiario e, in ogni caso, non possono determinare un utile economico per l’interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.